In caso di divorzio, separazione o cessazione di convivenza dei genitori i figli, se non economicamente autosufficienti o minorenni, hanno il diritto di ricevere dal genitore non collocatario, cioè da quello con cui i figli non vivono stabilmente, l’assegno per il mantenimento e il versamento di una somma pari al 50% delle cosiddette spese straordinarie. Cosa si intende per assegno di mantenimento? Si tratta di un importo fisso che va versato mensilmente. Cosa si intende per spese straordinarie? Le spese straordinarie riguardano eventi eccezionali ed imprevedibili, come quelli di ambito medico, scolastico o sportivo che comportano appunto l’erogazione di somme saltuarie. Cosa succede se il genitore non collocatario si rifiuta di pagare? Nel caso in cui il genitore non collocatario si rivelasse inadempiente ai propri doveri è possibile per l’altro genitore tutelarsi sia civilmente che penalmente. Tutela civile Se a venir meno è l’assegn
Il divorzio genera effetti patrimoniali complessi, per la cui gestione è consigliabile affidarsi alla competenza specialistica di un avvocato , particolarmente in merito alla divisione dei beni, al mantenimento e alla richiesta di addebito . La principale questione, dal punto di vista patrimoniale, è quella dell'assegnazione della casa cosiddetta coniugale . Si intende, in questo senso, la casa che ha costituito, durante la convivenza matrimoniale, il centro di aggregazione della famiglia. Si escludono, pertanto, eventuali seconde case o altri immobili, che rientrano, invece, nella divisione dei beni. La legge tutela prioritariamente la posizione dei figli , pertanto, se ve ne sono, la casa viene assegnata al genitore che convive stabilmente con loro (in caso di affidamento condiviso) o affidatario (in caso di affido esclusivo). In assenza di figli, il coniuge non proprietario non avrebbe, in genere, diritto ad ottenere la casa. La maggioranza dei giudici ritiene oggi che